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Statuto Enomundus Aps

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “EnoMundus APS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Prato  Via Matteo degli Organi n. 56 - 59100 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

 

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo la valorizzazione della cultura del vino e di prodotti alimentari in genere, nonché la formazione in ambito della comunicazione e promozione del vino nel mondo.

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi: 

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere: 

  • Attività di formazione legata al mondo eno-gastronomico;

  • Organizzazione di eventi dedicati all’eno-gastronomia locale ed estera;

  • Viaggi di istruzione legati al vino; 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.  

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

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ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

3.1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. 

3.3. L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3.4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga: 

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.5. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. 

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la domanda si intende accettata.

3.6. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3.7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta. 

Gli associati hanno il diritto di: 

  • eleggere gli organi associativi;

  • essere eletti negli organi associativi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. 

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

5.1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

5.2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’associato escluso, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

5.3. L’associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recesso dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. 

L’Associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.

5.4. L’associato può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 1 anno dalla scadenza.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

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ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea; 

  • l’Organo di amministrazione;

  • il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

  • il Segretario del Consiglio Direttivo;

  • il Tesoriere; 

  • l’Organo di controllo;

  • il Revisore Legale dei Conti

 

ART. 7

(Assemblea)

7.1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. 

7.2. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

  • nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

  • nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l’Organo di Controllo e/o il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla esclusione degli associati; 

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo; 

  • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.3. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, spedita mediante posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

 

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. 

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare, scegliendolo tra i consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

- deliberare l’ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 10, nominati dall’Assemblea per la durata di 1 anno con possibilità di essere rieletti per 1 mandato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 

La convocazione dell’Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, spedita mediante posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

L’Organo di amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l’intervento all’Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 9

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo ….). 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

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ART. 10

(Segretario)

10.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nel’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.

10.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

10.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

 

ART. 11

(Tesoriere)

Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne l’Organo di Amministrazione.

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ART. 12

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

 

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

 

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Iniziale;

b) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;

c) le elargizioni (comprese donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;

d) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;

f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione;

h) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del patrimonio.

L’adesione all’Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa applicabile.

 

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. 

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

 

ART. 16

(Libri e Registro)

L’associazione deve tenere il:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

  • registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

 

ART. 18

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall’Organo di Amministrazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

 

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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Scarica qui lo statuto registrato

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